TESTO
approvato dalla Camera dei Deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 4.
(Provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti).
 

      1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

      Soppresso.